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All'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le societa' aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e le societa', il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o societa' italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del gia' Territorio libero di Trieste. Per detti enti e societa' l'indennizzo e' liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945". L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269, e' soppresso.

Testo in vigore dal 3 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;387~art1 · fonte del testo

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