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L'integrazione temporanea, prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e' estesa con la stessa decorrenza ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, numero 1407 e successive modificazioni, con esclusione del carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, numero 1088, e successive modificazioni. Il relativo onere e' a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Testo in vigore dal 8 giugno 1965 al 1 marzo 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;583~art3 · fonte del testo

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