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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le funzioni consultive attribuite al Comitato tecnico corporativo del credito, costituito con decreto del Capo del Governo 18 settembre 1937-XV, a' sensi dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono deferite alla Corporazione della previdenza e del credito che le esercita in conformita' delle disposizioni vigenti.
[9]Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, il Comitato istituito in seno al Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito per l'esercizio della funzione consultiva ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, puo' essere diviso in sezioni con piena autonomia funzionale.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Lantini - Grandi - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 18 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
