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[1]Il primo periodo del comma primo dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, modificato con l'articolo 1 del R. decreto-legge 11 dicembre 1925, n. 2498, e' sostituito come appresso:
[2]«Le case costruite sono assegnate alle persone indicate negli elenchi, sentita una Commissione locale composta dal podesta' del Comune, che la presiede, da comandante locale l'Arma dei Leali carabinieri e dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato nei Comuni capoluoghi di Provincia, ovvero dal segretario politico del Fascio negli altri Comuni, e sentito altresi' il prefetto».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Crollalanza - Jung - De Francisci.
[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
