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[1]I locali non destinati ad uso di abitazione, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di Messina, potranno essere ceduti in vendita a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto a contributi governativi afferenti a vani terranei di loro proprieta' ad uso di negozio, distrutti o danneggiati dal terremoto.
[2]Gli aventi diritto a contributo, che non ne abbiano ancora usufruito, potranno ottenere l'assegnazione in vendita dei locali suddetti, previa rinuncia al diritto al contributo medesimo.
[3]Coloro che il diritto a contributo abbiano comunque ceduto o alienato potranno ottenere l'assegnazione in vendita dei detti locali previo versamento in tesoreria di somma corrispondente al diritto a contributo medesimo, calcolato al 100 per cento del diritto a mutuo relativo.
[4]Le domande degli esercenti di commercio per l'assegnazione in vendita dei locali di cui sopra saranno sottoposte all'esame e al parere della Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356.
[5]Gli attuali assegnatari dei locali summenzionati che dalla data di immissione in possesso ne abbiano direttamente usufruito per il loro commercio, sempre quando abbiano i requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei precedenti commi, avranno anche diritto di prelazione, purche' siano nati in Messina o ivi residenti da non meno di quindici anni, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra nelle condizioni previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280.
[6]La cessione in vendita dei locali suddetti potra' essere consentita anche in favore di Associazioni, Istituti od Enti in genere, su conforme parere del prefetto di Messina.
[7]La vendita sara' effettuata alle stesse condizioni, e con le stesse modalita' e vincoli stabiliti per la vendita degli alloggi economici e popolari.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
