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[1]In deroga al combinato disposto degli articoli 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, e 4, 2° comma, del R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1593, il pagamento dei canoni d'ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari del comune di Messina e dei Comuni della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° gennaio 1933, dovra' essere fatto in dodici rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell'anno.

[2]Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali dovra' essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese.

[3]Analoghe norme potranno essere adottate pel pagamento dei canoni di ammortamento e d'uso delle case economiche e popolari nelle altre zone terremotate e pel versamento in tesoreria degli importi relativi, con decreto del prefetto della Provincia, sentito l'ufficio del Genio civile competente e la Regia intendenza di finanza.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1774~art2 · fonte del testo

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