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[1]L'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, e' modificato come appresso:
[2]«Nel caso di pagamento frazionato, lo sconto di cui al 3° comma dell'art. 1 e' ammesso limitatamente al 5 per cento del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione e l'Amministrazione dello Stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscrivera' ipoteca sull'immobile ovvero manterra' in vigore quella gia' iscritta a suo favore, fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente».
Testo in vigore dal 20 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
