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Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e' sostituito dai seguenti: "Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni. Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, e' stabilito, sui proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro per i lavori pubblici. A fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio".

Testo in vigore dal 27 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-12;1701~art2 · fonte del testo

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