L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge giugno 1951, n. 376, e determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennita' di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilita' spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana alla data dell'entrata in vigore della citata legge. Il suddetto assegno e' equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall'art. 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produce gli stessi effetti.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 17 agosto 1955, n.767

1

Il D.P.R. 17 agosto 1955, n.767 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "L'assegno personale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dall'art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e' ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennita' di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dell'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955."

Testo vigente dal 28 agosto 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 agosto 1955

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1954 al 28 agosto 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 17 agosto 1955, n.767

    Il D.P.R. 17 agosto 1955, n.767 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "L'assegno personale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dall'art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e' ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennita' di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dell'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-09;431~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari