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Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'istituto agronomico per l'Africa italiana, che, avvalendosi della facolta' concessa dall'art. 19, lettera a) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito nella legge 19 maggio 1939, n. 737, abbia optato per il trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, ha, diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini del predetto trattamento, del servizio reso presso l'istituto agricolo coloniale italiano di Firenze con rapporto stabile di servizio. Per il riconoscimento dei predetti servizi e' dovuto all'Erario il contributo di riscatto del 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda per ogni anno di servizio riconosciuto. Per il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al precedente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.

Testo in vigore dal 15 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-27;773~art1 · fonte del testo

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