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Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di mutui in conformita' degli articoli 4 e 11 della predetta legge. Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti. Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1949, n. 481, tra le localita' ammesse a fruire del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo sono compresi i territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Testo in vigore dal 30 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-28;677~art1 · fonte del testo

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