Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali e i sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale adibiti al servizio di investigazione politica sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini dell'art. 221, n. 2, del Codice di procedura penale, ed i militi adibiti allo stesso servizio sono agenti di polizia giudiziaria, ai termini del detto art. 221, primo capoverso.
[2]Il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e' autorizzato a rilasciare al personale della Milizia, addetto al servizio di investigazione politica, apposita carta di riconoscimento.
Testo in vigore dal 3 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
