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[1]Oltre agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militi addetti agli uffici di investigazione politica, istituiti presso i Comandi di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono essere incaricati di investigazioni relative a delitti contro la personalita' dello Stato di cui al libro II, titolo I del Codice penale, anche altri ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, da prescegliersi dal Comando generale della Milizia medesima.
[2]Gli incarichi di cui al comma precedente sono preventivamente segnalati di volta in volta dal Comando generale della Milizia al Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 3 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
