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I decreti di riconoscimento degli istituti superiori di educazione fisica, di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, hanno effetto per i corsi che si terranno a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione dei decreti. La medesima norma si applica per le eventuali modifiche degli statuti degli istituti superiori di educazione fisica.

Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;293~art1 · fonte del testo

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