Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 14 della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1186, si applicano anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa, stipulate per la esecuzione del piano regolatore previsto da detta legge.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 8 agosto 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - GORLA - GRANDI - DI REVEL - BOTTAI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 19 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
