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[1]Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
