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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai ruoli militari, a quelli dei Corpi organizzati militarmente, dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti universitari ed equiparati e in genere ai ruoli aventi grado iniziale superiore al 10° se di gruppo A, all'11° se di gruppo B e al 12° se di gruppo C.
[2]Per i dipendenti da altri Enti pubblici i passaggi a gruppo o categoria superiore, sempre che non incompatibili con l'ordinamento dei singoli Enti, potranno essere disposti unicamente per i gradi iniziali degli organici che possono considerarsi equiparabili, per ciascuno dei gruppi o categorie corrispondenti ai gruppi o alle categorie della gerarchia statale, a gradi non superiori a quelli indicati nel precedente comma.
[3]Le norme dei precedenti commi s'intendono applicabili anche alle sistemazioni in ruolo degli avventizi squadristi disposte o da disporre ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
