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[1]Le nomine disposte ai termini dei precedenti articoli 1 e 2 si intendono effettuate:
- a)dal 1° luglio 1939-XVII agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che al 30 giugno 1939-XVII avevano compiuto il prescritto biennio nell'esercizio di mansioni proprie del gruppo o categoria superiore a quello di appartenenza;
- b)dalla data del compimento del biennio agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che compiono o hanno compiuto detto biennio tra il 1° luglio 1939-XVII e la data di entrata in vigore della presente legge;
- c)dal primo giorno del mese successivo alla data del compimento del biennio tanto agli effetti giuridici, quanto agli effetti economici, per coloro che compiranno il biennio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
[2]Il collocamento nel ruolo degli ammessi al passaggio di gruppo o di categoria, quale che sia la decorrenza della nomina, avverra' con precedenza nei confronti degli avventizi squadristi eventualmente sistemati o da sistemare nel medesimo ruolo, ai termini della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni, la cui nomina effettuata o da effettuare deve intendersi disposta con riserva di anzianita'.
Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
