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[1]I dipendenti di cui ai precedenti articoli che siano riconosciuti meritevoli del passaggio a gruppo o categoria superiore dal competente Consiglio di amministrazione, se trattasi di passaggio nei ruoli degli impiegati, o dal competente organo dell'Amministrazione centrale, se trattasi di passaggio nei ruoli dei salariati, saranno compresi in apposita graduatoria di merito, in relazione all'anzianita' e ai titoli di servizio, e nominati ai posti vacanti nel grado iniziale del ruolo cui sono assegnati, salvo si tratti di ruoli di gruppo C, nel qual caso la nomina e' effettuata al grado 12°.
[2]In caso di indisponibilita' di posti, la nomina sara' effettuata in soprannumero salvo riassorbimento nelle successive vacanze.
[3]Coloro i quali, per mancanza del ruolo cui possono aspirare in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, non trovino collocamento nella Amministrazione statale cui appartengono, potranno ottenere il passaggio a gruppo o categoria superiore in altra Amministrazione statale.
[4]In tal caso le relative domande a cura delle Amministrazioni cui gli interessati appartengono saranno inviate alla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi.
[5]Detta Commissione provvede all'esame delle istanze, alla formazione della graduatoria e all'assegnazione degli interessati ai singoli ruoli delle Amministrazioni dello Stato, nei quali potranno essere collocati anche in soprannumero.
Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
