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[1]I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, oltre al versamento dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge, hanno l'obbligo senza indennita' di sorta, di lasciare soggetti a servitu' di pubblico transito i portici stessi, che dovranno quindi considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 marzo 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GORLA - GRANDI - DI REVEL - BOTTAI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 1 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
