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[1]All'art. 3 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846, con la quale furono stabilite norme per l'attuazione del piano regolatore di Mantova, e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili, per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-leggo 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, e di altri provvedimenti in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, potra' essere abolito o variato il coefficiente fisso e potranno essere variati i tassi di capitolazione di cui al terzo comma».
Testo in vigore dal 1 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
