Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1964 al 13 maggio 2000. Leggi il testo vigente →

Le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti indicati nell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, hanno facolta' di derogare, fino al 31 dicembre 1964, alle norme contenute in tale articolo. I lavori appaltati, concessi od affidati, avvalendosi della facolta' attribuita dal precedente comma, sono soggetti alle norme in materia di appalti e di revisione dei prezzi vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, nonche' alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 di detta legge.

Testo in vigore dal 14 agosto 1964 al 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;664~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari