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[1]L'Ente nazionale della moda e' autorizzato ad istituire uno speciale elenco, nel quale potranno essere iscritte tutte quelle ditte che, avendo ottemperato alle disposizioni della presente legge, si impegnino - secondo le modalita' che saranno stabilite da apposito regolamento da emanarsi a cura dell'Ente stesso - a dedicarsi alla creazione di modelli di abbigliamento di alta moda.
[2]In favore delle ditte iscritte nell'elenco predetto, verranno, dall'Ente nazionale della moda, accordate speciali provvidenze, e sara' consentito l'uso di uno speciale segno di distinzione, detto «marca d'oro» che verra' rilasciato e che potra' essere usato secondo le norme contenute nel regolamento di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 25 novembre 1939 al 16 dicembre 2009
