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[1]L'art. 7 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, e' sostituito dal seguente:
[2]«Per le spese derivanti all'Ente nazionale della moda dall'applicazione della presente legge e' stabilito in favore dell'Ente medesimo, un diritto, per ogni modello dichiarato originale e di produzione nazionale ai sensi dell'art. 5 nella misura seguente:
[3]di lire 10 per ogni modello originario di vestiario;
[4]di lire 20 per ogni modello originario di pellicceria;
[5]di lire 5 per ogni modello originario di cappello;
[6]di lire 5 per ogni modello originario di accessorio dell'abbigliamento.
[7]«Tali diritti saranno corrisposti dalle ditte interessate all'Ente nazionale della moda all'atto del rilascio del certificato di cui all'art. 5».
Testo in vigore dal 25 novembre 1939 al 16 dicembre 2009
