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[1]L'art. 12 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666 e' sostituito dal seguente:
[2]«Chi includa nella propria collezione destinata ad essere esibita alla propria clientela un numero di modelli inferiore a quello corrispondente alla percentuale minima od al numero fisso dei modelli contraddistinti dalla marca di garanzia, come previsto nel 1° e nel 3° comma dell'art. 9 del presente decreto, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni modello mancante che occorra per raggiungere la detta percentuale o il detto numero fisso.
[3]«Con la stessa pena e' punito colui il quale, pur avendo incluso nella collezione predetta un numero di modelli corrispondente alla percentuale o al numero fisso prescritto, esibisca di fatto alla propria clientela un numero di modelli inferiore alla percentuale od al numero stesso, ovvero includa, nella percentuale o nel numero fisso, modelli non rispondenti alle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 9».
Testo in vigore dal 25 novembre 1939 al 16 dicembre 2009
