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[1]L'art. 5 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, e' sostituito dal seguente:
[2]«L'uso della marca di garanzia, di cui al precedente articolo, viene concesso dall'Ente nazionale della moda, mediante il rilascio di apposito certificato, alle ditte che abbiano ottemperato alle norme previste dal presente decreto e dal regolamento per la sua attuazione.
[3]«La marca puo' essere usata dalle ditte, in favore delle quali sia stato rilasciato il certificato, soltanto per distinguere i modelli che esse dichiarino originali e prodotti con manufatti di produzione nazionale.
[4]«L'accertamento della veridicita' delle dichiarazioni di cui al comma precedente verra' eseguito dall'Ente nazionale della moda a mezzo del proprio personale, secondo le norme stabilite nel regolamento.
[5]«La richiesta delle ditte all'Ente nazionale della moda, al fine di ottenere l'autorizzazione ad usare la marca di garanzia di cui agli articoli precedenti, potra' essere presentata in qualsiasi epoca dell'anno, in ogni caso, pero', anteriormente all'esposizione alla clientela, in qualsiasi forma realizzata dei modelli stessi.
[6]«La marca e' valida per la durata di nove mesi dalla data del rilascio, ove trattisi di modelli di abiti o di cappelli, per 18 mesi dalla data del rilascio ove trattisi di pellicceria, biancheria od accessori.
[7]«Quando a corredo della domanda sia presentato il disegno perche' il modello non e' ancora stato realizzato, la ditta dovra' - entro i termini stabiliti dal regolamento - inviare all'Ente nazionale della moda la fotografia del modello realizzato in base al disegno stesso, ove cio' non abbia luogo, la marca di garanzia, rilasciata in base al solo disegno, dovra' ritenersi annullata».
Testo in vigore dal 25 novembre 1939 al 16 dicembre 2009
