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[1]Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, e' sostituito dal seguente:
[2]«Per tali ditte la denuncia deve essere munita del visto del Consolato Italiano nella cui giurisdizione ha sede legale la ditta ed inviata a mezzo di lettera raccomandata che deve pervenire all'Ente nazionale della moda almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attivita' in Italia».
Testo in vigore dal 25 novembre 1939 al 16 dicembre 2009
