Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, e' sostituito dal seguente:

[2]«Per tali ditte la denuncia deve essere munita del visto del Consolato Italiano nella cui giurisdizione ha sede legale la ditta ed inviata a mezzo di lettera raccomandata che deve pervenire all'Ente nazionale della moda almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attivita' in Italia».

Testo in vigore dal 25 novembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1701~art2 · fonte del testo

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