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Gli affittuari di fondi rustici, ai fini della determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per quanto concerne i cespiti ricavati dall'impresa agraria, che rientrano nell'esercizio normale ed ordinario dell'agricoltura, possono anche assolvere l'obbligo della presentazione della dichiarazione unica annuale, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, indicando nella stessa il reddito commisurato al reddito agrario pertinente al fondo, accertato catastalmente e rivalutato secondo i coefficienti stabiliti annualmente, con decreto Ministeriale, ai fini dall'imposta complementare. Al reddito cosi' indicato si applicano i criteri di detrazione previsti dall'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25. Sono abrogati l'art. 9 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e l'art. 5 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art54 · fonte del testo

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