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La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte dirette sugli affari e' comunicata al contribuente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ancorche' egli non abbia fatto domanda di audizione personale. La comunicazione e' effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale. Terminata la discussione dinanzi alle Commissioni, il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula. La Commissione decide immediatamente; la decisione, tuttavia, e' pubblicata solo quando ne e' inviata copia all'ufficio.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 2 febbraio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art50 · fonte del testo

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