Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 100 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'art. 8 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, e' sostituito dal seguente: "Le indennita' di anzianita' e di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalla imposta complementare, qualora il loro ammontare complessivo diviso per il numero degli anni di servizio prestati, dia un quoziente che non raggiunga le lire 40 mila. Se il quoziente supera tale somma, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare si applicano sull'ammontare complessivo dell'indennita', diminuita di una quota esente di lire 40 mila per ogni anno di servizio prestato".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art30 · fonte del testo
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