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L'esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di guerra e dal commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, attualmente attribuito alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, e' devoluto alla Ragioneria, centrale presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale assume la denominazione di "Ragioneria centrale per i servizi dei danni di guerra, delle pensioni di guerra e dei contratti di guerra".

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art4 · fonte del testo

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