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[1]I delegati dell'Ente del tessile nazionale sono autorizzati a prelevare campioni di merce occorrenti per le analisi necessarie allo scopo di determinare la natura e la portata delle violazioni delle disposizioni del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, e dei decreti Ministeriali previsti dall'art. 3 del predetto decreto-legge.
[2]Tali campioni debbono essere uniti al relativo verbale di contestazione da redigere in triplice esemplare, di cui uno sara' trattenuto dal contravventore e gli altri due saranno rimessi all'Ente del tessile nazionale.
[3]L'Ente del tessile nazionale suddetto, qualora in seguito alle analisi fatte accerti la violazione delle disposizioni del decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, e dei decreti Ministeriali previsti dall'art. 3 del predetto decreto-legge, trasmette gli atti all'Autorita' giudiziaria competente per il procedimento giudiziario.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
