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[1]L'Ente del tessile nazionale, oltre gli scopi previsti dall'art. 1 del proprio statuto, approvato con R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1507, esegue anche il controllo sulla osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, sulla disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo interno del Regno e nei decreti Ministeriali previsti dall'articolo 3 del predetto R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315.
[2]L'Ente del tessile nazionale provvede alla esecuzione del controllo di cui al presente articolo a mezzo di propri delegati. Questi delegati sono considerati, nei limiti di tali compiti, ufficiali di polizia giudiziaria e sono muniti di speciale documento di riconoscimento rilasciato dal detto Ente e vistato dal Ministero delle corporazioni.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
