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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Al Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e' aggiunto il seguente capo:
[9]«Capo IV-bis. - Norme per la tutela del personale femminile dipendente dalle Amministrazioni degli enti ausiliari durante lo stato di gravidanza e di puerperio».
[10]«Art. 44-bis. - Per causa di gravidanza e puerperio il personale femminile dipendente dalle Amministrazioni comunali, provinciali, consorziali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ha diritto ad ottenere, in aggiunta al congedo ordinario previsto dai rispettivi regolamenti organici, un ulteriore periodo di congedo per la durata di un mese e mezzo, e conserva anche durante tale periodo, il supplemento di servizio attivo.
[11]«Al personale femminile non di ruolo dipendente da gli Enti di cui al precedente comma sono estese le disposizioni di cui all'art. 29. « A tutto il personale femminile in servizio presso le Amministrazioni di cui al primo comma sono estese le disposizioni dell'art. 44».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a San Vito dei Normanni, addi' 6 febbraio 1942-XX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - DI REVEL
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
