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[1]La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno ed ha facolta' di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini della Istruttoria; puo', inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici.

[2]Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.

[3]Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art. 366, 3° comma, del Codice penale.

[4]Il parere della Commissione e' motivato.

[5]Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non puo' essere rilasciata, copia a chicchessia e per nessuna ragione.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1024~art3 · fonte del testo

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