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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il primo e il secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, sono sostituiti come appresso:
[9]«Il comune di Genova e' autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, un contributo di miglioria fino al 50 per cento dell'aumento effettivo di valore da accertarsi e riscuotersi con le norme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni».
[10]Il quarto comma del predetto art. 7 e' abrogato.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 23 gennaio 1941-XIX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 20 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
