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[1]Gli atti posti in essere dalla suddetta societa' per la sua costituzione ed i successivi aumenti di capitale sono soggetti alla sola tassa fissa di registro o ipotecaria di lire dieci, oltre alle normali tasse di bollo.
[2]La tassa di circolazione sulle azioni della societa' e' ridotta ad un quarto della misura normale fino a tutto l'anno 1940-XVIII-XIX.
[3]Gli onorari notarili relativi all'estensione degli atti dipendenti dall'applicazione della presente legge sono liquidati nella misura normale prevista dalla legge notarile e non possono in ogni caso superare il massimo di lire cinquemila.
Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
