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La Societa' suddetta e' autorizzata, per le sue finalita', ad emettere una o piu' serie di obbligazioni nei limiti, con le norme e le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze. A tali obbligazioni e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso del 4,50 %.
Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
