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[1]Le Amministrazioni statali del Regno, il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana sono autorizzati a partecipare, mediante il conferimento di immobili, impianti, automezzi e materiali, fino alla concorrenza di cinquanta milioni di lire, alla formazione del capitale azionario della Societa' denominata a Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) » avente sede in Roma, la quale e' posta sotto la vigilanza ed il controllo dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

[2]Tale partecipazione potra' essere aumentata fino all'importo di cento milioni di lire, previa deliberazione dei Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

[3]Il capitale della Societa' deve essere costituito da azioni, alle quali puo' essere attribuito diverso numero di voti. Le Amministrazioni dello Stato dispongono complessivamente, in ogni caso, della maggioranza di voti.

Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-22;1331~art1 · fonte del testo

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