Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1991 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' elevata all'importo dell'indennita' mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana.1 L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma e' effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennita' effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1991, n. 105

1

La L. 28 marzo 1991, n. 105 ha disposto che il primo comma del presente articolo va interpretato nel senso che: "Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' determinata dall'importo dell'indennita' mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214".

Testo in vigore dal 5 aprile 1991 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 1991

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1982 al 5 aprile 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1991, n. 105

    La L. 28 marzo 1991, n. 105 ha disposto che il primo comma del presente articolo va interpretato nel senso che: "Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' determinata dall'importo dell'indennita' mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-04-26;214~artunico · fonte del testo

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