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Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza e' fissato nella misura annua lorda iniziale di lire un milione e cinquecentomila. L'assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' determinato, per gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale civile avente qualifica di archivista capo.

Testo in vigore dal 19 luglio 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-01;532~art1 · fonte del testo

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