Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio dovute sino al 31 dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20 mila annuali, nonche' dell'imposta straordinaria una tantum di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si procede altresi' al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.

Testo vigente dal 16 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;187~art3 · fonte del testo

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