Art. 3 — Obblighi dei gestori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 2021 al 22 maggio 2021. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40.
Abrogato dal 3 aprile 2021
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 2021 al 22 maggio 2021. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40.
Abrogato dal 3 aprile 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. I gestori sono altresi' obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai piu' vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2003-12-24;363~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.