Art. 2 — Aree sciabili attrezzate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 2021 al 22 maggio 2021. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40.
Abrogato dal 3 aprile 2021
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Abrogato dal 3 aprile 2021
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4 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021. 325 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche' le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2003-12-24;363~art2 · fonte del testo
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