Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
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3 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 luglio 2002. 505 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonche', quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede:
tolto: a) quanto a lire 37.120 milioni per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
tolto: b) per gli anni 1997 e successivi con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, gia' sostituita dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, che sono aumentati nelle misure di cui ai commi 2 e 4, nonche' dalle entrate derivanti dai diritti previsti dal comma 3. I diritti previsti dalla tabella richiamata nel comma 1 sono cosi' aumentati:
tolto: a) per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 300 per l'ufficio di conciliazione e lire 1.000 per gli altri uffici giudiziari;
tolto: b) quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 3.000 per ciascuno di essi;
tolto: c) quelli previsti ai numeri 7) e 12) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 2.000 per ciascuno di essi;
tolto: d) quello di cui al numero 13) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, con le seguenti modalita':
tolto: 1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformita' di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge;
tolto: 2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformita', nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge. Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica. Per il rilascio di copie, senza certificazione di conformita', di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella III allegata alla presente legge. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della meta'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha disposto (con l'art. 299, comma 1) che dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 115/02 sono abrogate le seguenti disposizioni "legge 10 ottobre 1996, n. 525,(...) gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate".
urn:nir:stato:legge:1996-10-10;525~art3 · fonte del testo
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