Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1975 al 1 gennaio 2017. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri la prestazione prevista dall'articolo 9 della presente legge e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la multa da L. 20.000 a L. 200.000. Se il reato e' commesso dal datore di lavoro, questi e' punito con la multa da L. 20.000 a L. 200.000 per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca. I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione speciale dell'edilizia di cui al precedente articolo 15.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art18 · fonte del testo
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