Art. 2 — Competenza dello Stato

La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

  • a)elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettivita' locali;
  • b)strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
  • c)componenti stabili del sistema ambientale;
  • d)basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
  • e)strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
  • f)fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
  • a)avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita' del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
  • b)essere riservato ai componenti della comunita', salvo diversa decisione dell'ente collettivo. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. ((La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278)). I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2017 al 1 gennaio 2026. 18 parole tolte, 28 parole aggiunte.

… mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. tolto: Resta nella facolta' aggiunto: La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate tolto: costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi dellaaggiunto: , ove non gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278. I principi della presente legge si applicano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-11-20;168~art2 · fonte del testo

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