Art. 14 — Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

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Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformita' dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art14 · fonte del testo

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