E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

  • a)l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attivita' volta a garantire parita' di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
  • b)la continuita' dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
  • c)il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
  • d)l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realta' sociale e la formazione professionale;
  • e)il reperimento di alloggi;
  • f)la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
  • g)la tutela dell'associazionismo;
  • h)l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
  • i)la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidita' e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
  • l)l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie. Al servizio e' preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale e' membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli e' coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione ne' ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Testo vigente dal 12 gennaio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art3 · fonte del testo

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