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Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non idoneita' all'avanzamento o per decadenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.

Testo in vigore dal 23 marzo 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-02-27;69~art1 · fonte del testo

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